mercoledì, settembre 11, 2024

«Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero»

Articolo 4 comma 4 dell'accordo Santa Sede-Italia del 1984 (revisione dei Patti lateranensi) dove l'applicazione spazia dal segreto confessionale ma, soprattutto, non obbliga il vescovo a denunciare i crimini commessi dagli ecclesiastici all'autorita civile italiana. Accertare e trasferimento...